lunedì 22 gennaio 2007

Circolare informativa: Finanziaria 2007

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Riforma IRPEF
Sono state rimodulate le aliquote e gli scaglioni: fino a 23.000 € 23%, da 23.000 € a 28.000 € 27%, da 28.000 € a 55.000 € 38%, da 55.000 € a 75.000 € 41%, oltre 41.000 € 43%.
E’ stata abolita la no tax area e la no tax family area, sostituite da un sistema di detrazioni d’imposta (es. 800 € per ciascun figlio naturale o adottivo o affidato, aumentata a 900 € se il figlio ha età inferiore ai 3 anni. Aumento delle predette detrazioni di 220 € se i figli sono portatori di handicap. Se il contribuenta ha più di 3 figli l’importo della detrazione è aumentato di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 € diminuito del reddito complessivo, e 95,000 €.)
Certificazione spese sanitarie
Ai fini della loro deduzione e detrazione, le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, e il codice fiscale del destinatario. Decorrenza dal 1° luglio 2007. In ogni caso fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale può essere fatta a mano sullo scontrino direttamente dal destinatario.
Compensazione in F24
Effettuazione di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 5° giorno antecedente alla compensazione, per gli importi da compensare superiori ai 10.000 €, per i titolari di partita iva. Si dovrà attendere un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che definisca le modalità operative per l’attuazione delle nuove regole.
Nuove scadenze versamenti imposte e presentazione dichiarazioni dei redditi
Unico PF e SP à saldo imposte e primo acconto 16 giugno/16 luglio con maggiorazione 0,4%. Presentazione in via telematica entro il 31 luglio. Versamento seconda rata acconto 30 novembre.
Unico SC à saldo imposte e primo acconto 16 giugno/16 luglio con maggiorazione 0,4%. Presentazione in via telematica entro il 31 luglio. Versamento seconda rata acconto 30 novembre.
Mod. 730 à presentazione 730 al sostituto d’imposta 30 aprile. Presentazione dichiarazione da Caf o intermediari (commercialista) 31 luglio
Ici à pagamento prima o unica rata 16 giugno. Pagamento saldo 16 dicembre
Compensi professionali in contanti
Per i professionisti è sancito il divieto di percepire compensi in contanti pari o superiori a 1000 € dal 12/08/2006 al 30/06/2008, a 500 € dal 01/07/2008 al 30/06/2009, 100 € dal 01/07/2009.
Plusvalenze immobiliari per i professionisti
Concorrono alla formazione di reddito di lavoro autonomo anche le plusvalenze realizzate sulla cessione di beni immobili strumentali all’esercizio dell’arte o della professione. (indeducibili pertanto le minusvalenze).
Telefonini
Aumento della percentuale di deduzione dal 50% al 80% sia dal reddito d’impresa che da quello di lavoro autonomo.
Imposte di successione e donazione
Franchigia di 100.000 € a favore di fratelli o sorelle (valore valido per ogni erede o beneficiario). Tale franchigia sale a 1.500.000 € se il beneficiario è portatore di handicap. Termine di 12 mesi per la presentazione della denuncia di successione. Imposta pari al 6% dell’importo che eccede la franchigia.
Agevolazioni auto
Contributo fino a 80 € per la rottamazione di autoveicoli euro 0 e euro 1 dal 1/1/2007 al 31/12/2007. Per coloro che rottamano il veicolo senza sostituirlo, possono richiedere il rimborso totale dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici del proprio comune. Per incentivare la sostituzione del veicolo viene concesso un contributo di 800 € per l’acquisto di veicoli euro 4 e euro 5 fino a 1.330 di cilindrata, nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo) per due anni.
E’ previsto un contributo di 1.500 € per l’acquisto di auto alimentate a gas metano o GPL o ad alimentazione doppia.
Auto concesse ad uso promiscuo ai dipendenti
Incremento dal 30% al 50% della percentuale da applicare ai valori desunti dalla tabelle ACI, entrerà in vigore dal periodo d’imposta 2007 (unico 2008) e non più da quello 2006. Resta però inerente al 2006 la regola che non permette la deduzione integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, ma che ne ammette in deduzione solo la misura che costituisce reddito di lavoro dipendente.
Detrazioni IRPEF 19%
Nuove detrazioni IRPEF al 19% su alcune tipologie di spesa:
sulle spese fino a 210 € per l’iscrizione a palestre, piscine, associazioni sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Detrazione fino a 2.633 € sui canoni di locazione per contratti di affitto a studenti universitari fuori sede.
Trasmissione telematica corrispettivi
Lo scontrino non avrà più valore fiscale. Le modalità operative per l’attuazione di dette disposizioni saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1/6/2007. Gli apparecchi misuratori immessi sul mercato a decorrere dal 1/1/2008 devono essere idonei all’invio telematico. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Detrazione d’imposta al 55%
Detrazione al 55% per le spese sostenute nel 2007, entro certi limiti, in relazione alla riqualificazione energetica degli edifici ( es. infissi, caldaie, pannelli solari…).
Interventi di recupero edilizio
Confermata anche per il 2007 la detrazione IRPEF al 36% e dell’IVA al 10% per le manutenzioni immobiliari. Tali agevolazioni sono subordinate all’esposizione separata in fattura del costo della manodopera.
Esercenti impianti di distribuzione carburante
Proroga della deduzione forfetaria dei benzinai e dell’agevolazione sulle accise.
Autotrasportatori
Proroga per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2006 della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori.
INPS
Aumento dei contributi INPS per artigiani e commercianti pari al 19,50%
Aumento dello 0,30% a decorrere dal 1/1/2007, dell’aliquota contributiva INPS per i lavoratori dipendenti, per la parte a carico del lavoratore.
Aumento dal 2007 per i contributi dei co.co.co, i professionisti senza cassa e gli altri iscritti alla gestione separata nelle seguenti misure: 23.5% per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, 16% per iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati.
Riforma TFR
Entro il 30/06/2007, i dipendenti del settore privato dovranno effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR: potranno infatti costruirsi una seconda pensione destinando il futuro TFR ai fondi pensione chiusi o aperti, oppure lasciare le cose come stanno mantenendo il TFR in azienda (in quest’ultimo caso se l’azienda ha almeno 50 dipendenti dovrà destinare il TFR ad un fondo dello Stato gestito dall’INPS). Quindi i dipendenti che sono già in attività al 1/1/2007 devono scegliere entro il 30/06/2007, mentre chi sarà assunto in data successiva al 1/1/2007 avrà sei mesi di tempo per scegliere. Questa decisione non riguarda i dipendenti che sono entrati per la prima volta nel mondo del lavoro dopo il 29/04/1993 e che già hanno aderito ad un fondo chiuso o contrattuale. La scelta di destinare il proprio TFR ad un fondo è irrevocabile, e accompagnerà il lavoratore per la sua carriera lavorativa, mentre la destinazione all’azienda che deve comunque essere espressa per iscritto, può essere revocata in qualsiasi momento.
L’iscrizione quindi ad una forma pensionistica complementare prevede che l’iscritto possa trasferire la propria posizione dopo due anni, ad altra forma pensionistica complementare (ad esempio per cambiamento attività lavorativa).
Il regime fiscale applicato è il seguente:
à Pensioni complementari: ritenuta a titolo di imposta (definitiva) del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo complementare eccedente il quindicesimo. Il 15% non si applica inoltre su tutta la pensione ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.
Il riscatto anticipato, prima del pensionamento, per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica (es. spese sanitarie gravi e urgenti, acquisto e/o ristrutturazione prima casa) è soggetta a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 23%.


see u,
Giangiacomo

1 commento:

Leonardo de Nardis ha detto...

Ciao Giangiacomo, volevo innazitutto ringraziarti per aver inserito il link del mio blog (Crazy Marketing Blog), poi volevo sapere di che cosa ti occupi. Se vuoi puoi contattarmi via mail a l.denardis@gmail.com

A presto.
Leonardo